Chi si occupa della previdenza per i lavoratori sportivi?
La tutela previdenziale per chi lavora nello sport si divide principalmente tra due casse dell'INPS: il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) — erede della storica ex Enpals — e la Gestione Separata INPS.
- Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP): accoglie i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato (sia nel settore professionistico che dilettantistico), oltre a specifiche categorie previste dalla legge.
- Gestione Separata INPS: interessa invece i collaboratori (Co.Co.Co.) e i lavoratori autonomi che operano nell'ambito del dilettantismo.
Risposta diretta: Se l'atleta, l'istruttore o il preparatore è assunto come dipendente, confluisce nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP); se opera come collaboratore sportivo (Co.Co.Co.) nel dilettantismo, la contribuzione segue le regole della Gestione Separata INPS.
La Circolare INPS n. 127/2025: i punti chiave
Con la circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025, l'Istituto previdenziale ha fatto chiarezza sugli adempimenti operativi, sui requisiti per il diritto alla pensione e sulle modalità di calcolo delle prestazioni.
Tra gli elementi centrali della circolare troviamo:
- La definizione puntuale delle figure tesserate e dei soggetti obbligati all'iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).
- Il requisito di 260 contributi giornalieri annui per la maturazione di un'annualità previdenziale nel FPSP.
- Le regole sul cumulo e sulla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in casse diverse.
L'opzione per il mantenimento del regime ex Enpals
Un aspetto di fondamentale importanza riguarda la facoltà di scelta per i lavoratori che erano già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS, oggi FPSP - ex Enpals) alla data del 30 giugno 2023. [1, 2]
La normativa ha previsto la possibilità di esercitare un'opzione per il mantenimento del vecchio regime ex Enpals. Questo diritto di opzione doveva essere esercitato per via telematica tramite il portale dell'Istituto entro il termine perentorio del 30 giugno 2024 (scadenza originaria fissata a fine 2023 e successivamente prorogata dal Decreto Milleproroghe). La scelta ha consentito a istruttori e direttori tecnici di preservare le regole di calcolo e i requisiti di accesso pensionistici previgenti, salvaguardando i diritti già parzialmente maturati ed evitando la transizione automatica verso la Gestione Separata INPS.
Esempio pratico: Istruttore di palestra dipendente vs. Collaboratore dilettantistico
Per capire concretamente come orientarsi:
- Caso A (Lavoratore subordinato): Mario viene assunto come istruttore con contratto di lavoro dipendente da una società sportiva. La società deve iscriverlo al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) e versare i contributi con le relative aliquote e giornate previste.
- Caso B (Collaboratore Co.Co.Co. dilettantistico): Lucia collabora con un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) tramite contratto Co.Co.Co. ed i suoi compensi superano la franchigia di esenzione (fissata a 5.000 euro annui). Sulla quota eccedente, i contributi previdenziali vanno versati alla Gestione Separata INPS.
Domande frequenti (FAQ)
I compensi sportivi fino a 5.000 euro pagano i contributi INPS?
No. La normativa prevede una franchigia di esenzione fino a 5.000 euro annui sui compensi da collaborazione sportiva dilettantistica; solo la quota eccedente tale soglia è assoggettata a contribuzione previdenziale.
Che fine ha fatto la vecchia Enpals?
La gestione ex Enpals è stata assorbita e riorganizzata all'interno dell'INPS, evolvendosi nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), che continua a tutelare i lavoratori sportivi subordinati e le categorie collegate.
Posso cumulare i contributi tra FPSP e Gestione Separata?
Sì, la normativa e i chiarimenti ufficiali consentono il cumulo o la totalizzazione dei periodi assicurativi tra le diverse gestioni INPS per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, secondo le specifiche istruzioni dell'Istituto.
Conclusione
La corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi richiede attenzione alle qualifiche contrattuali e alle soglie di esenzione previste dalla legge, onde evitare sanzioni o errori nei flussi contributivi.
Se hai dubbi sull'inquadramento dei collaboratori della tua società o associazione sportiva, contatta lo Studio Barbara Antonini per una consulenza personalizzata.




