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Fisco·26 ottobre 2026·5 min di lettura

La tassazione del Terzo Pilastro B svizzero in Italia: regole, riscatto e l'ultimo parere del Fisco

Il riscatto del Terzo Pilastro B svizzero da parte di un contribuente residente in Italia può avere conseguenze fiscali rilevanti, diverse da quelle previste per la previdenza obbligatoria e il pilastro 3a. A fare chiarezza sono le regole sulla tassazione dei rendimenti, sul riscatto in perdita e sugli obblighi dichiarativi, alla luce del parere dell’Agenzia delle Entrate citato nell’articolo.

di Barbara Antonini

terzo pilastro

Il sistema previdenziale svizzero offre diverse opportunità di risparmio, ma quando un residente fiscale in Italia decide di chiudere la propria posizione oltreconfine, l'impatto con il Fisco italiano può riservare molte sorprese. Se per il Primo e il Secondo Pilastro (AVS e LPP) le regole e le agevolazioni al 5% sono ormai note, la situazione cambia radicalmente per la previdenza privata e, nello specifico, per il Terzo Pilastro B (previdenza personale libera).

Il riscatto del Terzo Pilastro B svizzero viene qualificato in Italia come reddito di capitale (derivante da contratti di assicurazione sulla vita o capitalizzazione) ed è tassato con imposta sostitutiva del 26% solo sulla componente di guadagno; se l'operazione si chiude in perdita (minusvalenza), la somma percepita non è soggetta a tassazione.

A fare definitiva chiarezza su questo specifico strumento è intervenuta la Risposta all'interpello n. 904–614/2026 della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, che delinea con precisione gli adempimenti fiscali dei contribuenti italiani.


Che cos'è il Terzo Pilastro B e come si differenzia dal Pilastro 3a?

Il Terzo Pilastro B rappresenta la previdenza personale "libera", svincolata dalle rigide regole della previdenza complementare classica (3a).

Mentre il pilastro 3a si riferisce alla previdenza vincolata, il pilastro 3b si comporta a tutti gli effetti come un contratto assicurativo privato a capitalizzazione o di tipo misto (se include la copertura del rischio morte). Il contraente affida i propri risparmi all'assicuratore elvetico con l'obiettivo di vederseli restituire rivalutati a una determinata scadenza.

Dal punto di vista fiscale italiano, questa flessibilità determina un inquadramento ben preciso: i proventi generati non sono considerati redditi da pensione, bensì redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR.

Per comprendere la distinzione rispetto alle forme pensionistiche obbligatorie svizzere, vi invitiamo a consultare la nostra panoramica sui frontalieri Italia-Svizzera e la previdenza svizzera.


Come si calcola la tassazione in caso di riscatto?

La tassazione si applica esclusivamente sulla differenza positiva tra il capitale complessivo percepito al momento del riscatto e il totale dei premi versati negli anni.

In base all'articolo 45, comma 4 del TUIR, l'eventuale base imponibile è costituita unicamente dal guadagno reale (il cosiddetto "capitalizzato"). Su questo rendimento, se percepito direttamente all'estero senza l'intervento di un intermediario residente in Italia, il contribuente deve applicare in dichiarazione dei redditi un'imposta sostitutiva con aliquota del 26% (ai sensi dell'art. 26-ter del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 18 del TUIR). In alternativa, è possibile optare per la tassazione ordinaria IRPEF qualora si voglia beneficiare del credito d'imposta per le ritenute già subite in Svizzera.

Cosa succede se il riscatto è in perdita? L'esempio pratico dell'interpello

Il caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate nel 2026 riguarda un lavoratore dipendente che, tra il 2019 e il 2025, aveva versato sul proprio conto Terzo Pilastro B un totale di 12.600,00 CHF. A causa delle condizioni contrattuali o delle fluttuazioni di mercato, al momento della liquidazione anticipata nel 2025 l'importo effettivamente incassato è stato pari a 6.371,10 CHF, generando una netta perdita rispetto al capitale investito.

L'Agenzia delle Entrate ha validato la soluzione prospettata dal contribuente: se l'ammontare percepito in sede di riscatto è inferiore ai premi pagati, non essendoci alcun reddito di capitale, l'importo non deve essere assoggettato a tassazione in Italia.


Gli obblighi di monitoraggio e la trasparenza fiscale

Anche se l'investimento non produce un reddito tassabile, permane l'obbligo di inserire la polizza estera nella dichiarazione dei redditi italiana.

Finché la posizione oltreconfine è attiva, il residente in Italia è obbligato a compilare il Quadro RW per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero. Trattandosi di una forma di previdenza privata e libera, non operano le esenzioni tipiche dei fondi di previdenza obbligatori o dei conti di libero passaggio LPP non ancora riscattati.

Omettere o compilare in modo errato questo quadro espone a contestazioni formali e sanzioni proporzionali al valore delle attività. Per muoversi correttamente in ottica di prevenzione, vi consigliamo di leggere la nostra guida su come evitare gli accertamenti fiscali.


Conclusioni: l'importanza di un'analisi su misura

La previdenza elvetica richiede un esame attento di ogni singolo contratto: come dimostra il recente parere del Fisco, la natura "libera" del Terzo Pilastro B segue binari fiscali totalmente differenti rispetto al pilastro 3a o ai riscatti LPP. Chi ha posizioni aperte all'estero deve pianificare ogni passo per evitare doppie imposizioni o adempimenti errati, specialmente in fase di rientro in Italia o di pensionamento. Vi invitiamo a tal proposito a leggere i nostri approfondimenti dedicati ai lavoratori transnazionali e la richiesta di pensione.

Lo Studio Barbara Antonini assiste da oltre vent'anni lavoratori frontalieri e dipendenti con interessi transfrontalieri. Se devi riscattare un fondo elvetico o presentare la dichiarazione dei redditi per i tuoi capitali esteri, il nostro team è a disposizione per verificare la tua documentazione e applicare la normativa più vantaggiosa ed efficiente.

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5. Eventuali FAQ (Domande frequenti)

Il riscatto del Terzo Pilastro B svizzero può essere tassato al 5%?
No. L'imposta sostitutiva fissa al 5% si applica unicamente alle prestazioni pensionistiche del Primo Pilastro (AVS) e del Secondo Pilastro (LPP). Il Terzo Pilastro B è equiparato a una polizza vita/capitalizzazione privata ed è soggetto all'aliquota del 26% sull'eventuale guadagno.

Se chiudo il Terzo Pilastro B in perdita, posso compensare la minusvalenza con altri redditi?
No. Trattandosi fiscalmente di un reddito di capitale (art. 44 del TUIR) e non di un reddito diverso (come i capital gain da compravendita di azioni o quote societarie), il differenziale negativo tra premi pagati e capitale percepito non genera una minusvalenza fiscalmente compensabile nel modello Redditi. Semplicemente, l'operazione non viene tassata.

Devo dichiarare il Terzo Pilastro B se non ho effettuato il riscatto?
Sì. Se siete residenti fiscali in Italia, il valore della polizza o del conto di Terzo Pilastro B detenuto in Svizzera deve essere indicato annualmente nel Quadro RW per il monitoraggio fiscale, indipendentemente dal fatto che abbiate effettuato prelievi o disinvestimenti durante l'anno.


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